DOTT.SSA
DIETISTA MARTINA GABUTTO
- Ho conseguito nel 2010 la laurea in Dietistica presso la facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Genova presentando la Tesi di laurea “L'alcol e i giovani”.
- Esercito la libera professione nei seguenti indirizzi :- ACQUI TERME (AL) Piazza Matteotti 33
- Da marzo 2011 collaboro come dietista volontaria con l’U.O. di Dietetica e Nutrizione Clinica e l’U.O. di Diabetologia e Malattie Metaboliche dell'Ospedale Monsignor Galliano di Acqui Terme.
- Da Marzo 2012 ho un contratto libero professionale con la ditta Nutricia S.P.A. dove svolgo attività per il Progetto Sorveglianza nutrizionale in pazienti con LdP e in pazienti affetti da sarcopenia.
- Sono Istruttrice di Fitwalking dal 2011, titolo conseguito presso la Scuola del Cammino di Saluzzo dove ho acquisito la tecnica ed il ruolo di Istruttrice secondo il metodo certificato Maurizio Damilano.
- Da dicembre 2011 sono Socio Fondatore e Segretario dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Attiva-Mente. All'interno dell'Associazione mi occupo principalmente dell'attuazione e dell'organizzazione dei Corsi di Fitwalking, dei Corsi di Cucina Light.
- Ho condotto ed elaborato numerosi progetti/corsi di Educazione Alimentare nelle scuole del territorio finanziati da Associazioni locali e Club di Servizio (Rotary International e Soroptimist International).
- Ho pubblicato n° 2 libri :- "ALIMENTARSI BENE E' FACILE - guida alimentare per gli amanti dello sport" - Fusta Editore- QUADERNO DI RICETTE : Progetto “3R” (vedi in precedenza) – Impressioni Grafiche 2015
- Continuo a migliorare la mia formazione frequentando Corsi, Convegni e Congressi per rimanere sempre aggiornata sulle novità in campo nutrizionale.
ma una dietista puo esercitare senza un medico che firma le diete?
RispondiEliminaBuongiorno, in riferimento alla sua richiesta allego di seguito il regolamento relativo al profilo professionale del dietista, per ulteriori informazioni consultare il sito www.andid.it
RispondiEliminaCordiali Saluti
Dott.ssa Martina Gabutto
Regolamento concernente l’individuazione della figura e del relativo profilo professionale del Dietista
Roma, 14/09/1994 - Decreto Ministeriale 14 settembre 1994, n.744
Il Ministro della sanità adotta il seguente regolamento:
Art. 1
1. È individuata la figura professionale del dietista con il seguente profilo: il dietista è l’operatore
sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, competente per tutte le attività
finalizzate alla corretta applicazione dell’alimentazione e della nutrizione ivi compresi gli aspetti
educativi e di collaborazione all’attuazione delle politiche alimentari, nel rispetto della normativa
vigente.
2. Gli specifici atti di competenza del dietista sono:
a. organizza e coordina le attività specifiche relative all’alimentazione in generale e alla dietetica
in particolare;
b. collabora con gli organi preposti alla tutela dell’aspetto igienico sanitario del servizio di alimentazione;
c. elabora, formula ed attua le diete prescritte dal medico e ne controlla l’accettabilità da parte
del paziente;
d. collabora con altre figure al trattamento multidisciplinare dei disturbi del comportamento
alimentare;
e. studia ed elabora la composizione di razioni alimentari atte a soddisfare i bisogni nutrizionali
di gruppi di popolazione e pianifica l’organizzazione dei servizi di alimentazione di comunità di
sani e di malati;
f. svolge attività didattico-educativa e di informazione finalizzate alla diffusione di principi di
alimentazione corretta tale da consentire il recupero e il mantenimento di un buono stato di
salute del singolo, di collettività e di gruppi di popolazione.
3. Il dietista svolge la sua attività professionale in strutture pubbliche o private, in regime di dipendenza
o libero-professionale.
Art. 2
Con decreto del Ministero della sanità è disciplinata la formazione complementare post-base in
relazione a specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
Art. 3
Il diploma universitario di dietista, conseguito ai sensi dell’art.6, comma 3, del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n.502 e successive modificazioni, abilita all’esercizio della professione.
Art. 4
Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell’università e della ricerca
scientifica e tecnologica sono individuati i diplomi e gli attestati, conseguiti in base al precedente
ordinamento, che sono equipollenti al diploma universitario di cui all’art.3 ai fini dell’esercizio
della relativa attività professionale e dell’accesso ai pubblici uffici.
Roma, lì 14 Settembre 1994 IL MINISTRO